La Giustizia
L’Ordinamento giuridico va costruito e realizzato in armonia con le esigenze della Società Civile nel suo divenire storico e con la difesa di ciascuna persona e del suo primo e fondamentale aggregato sociale, cioè la famiglia quale istituzione unica fondata sul matrimonio tra uomo e donna.
E dunque il diritto non può e non deve ridursi a forma ed a razionalità pura, sussumendosi nelle categorie astratte della deduzione trascendentale, ma deve essere costantemente radicato nella vita e nel realismo drammatico e dinamico della opzione etica.
Il diritto è lo strumento con il quale e grazie al quale la giurisdizione nelle sue molteplici componenti e strutture diviene momento e mezzo, il più alto possibile di servizio civico alla persona ed alla parte più debole della società; momento di ricomposizione dei conflitti, anche i più aspri, nel complesso ambito del giure e della giustizia; mezzo insostituibile per dare alla persona ed alla lite ed al moto ondivago dell’animo umano che l’accompagna, un punto di riferimento oggettivo, chiaro, risolutivo e soprattutto eticamente compatibile, tramite la sentenza: “ la funzione del diritto consiste nel ridurre all’etica l’economia”.
Nella situazione di degrado assoluto cui è pervenuta la situazione dell’amministrazione della giustizia in Italia è giunto il momento di porre mano con urgenza ineludibile e carattere di priorità assoluta a riforme strutturali coraggiose e radicali su tutti i piani nei quali il sistema si è inceppato.
Il primo obiettivo è riallineare e rimodellare, organicamente e strutturalmente il sistema giuridico italiano a quello europeo dando giusta collocazione al “Common Law” delle Corti Europee ancorato ai valori del diritto naturale così come cristallizzato dalla consuetudine e dai precedenti.
E dunque in questo contesto ed in questo ambito occorre incidere in profondità e con lungimiranza, con il bisturi di riforme coraggiose sull’Ordinamento giudiziario, sull’Ordinamento penale e su quello Civile ed Amministrativo.
“Convergenza Cristiana 3.0 ” alla luce delle peculiarità specifiche della tradizione giuridica italiana e delle sue ineliminabili e ricchissime radici romanistiche e cristiane, è impegnata nella costruzione di una nuova stagione di riforme strutturali nel campo della giustizia, attribuendo valore teologale e salvifico ad ogni impegno di giustizia nel mondo e di difesa della verità che è il suo presupposto ineliminabile.
Esplicazione
L’Ordinamento giuridico va inteso come espressione del “diritto” fondato su valori storicamente concretamente condivisi.
La società italiana ed i popoli europei sono accomunati dalla tradizione giudaico – cristiana, custode della inviolabilità della vita in ogni stadio e forma del suo sviluppo; tradizione fedele alla funzione primaria della famiglia basata sulla diversità di genere uomo – donna; tradizione sensibile al richiamo immanente del diritto naturale e sempre protesa al concorde superamento del diritto positivo in vista di valori meta giuridici propri sia del diritto naturale sia dell’Ordine trascendente.
Tutti gli organi rappresentativi nazionali ed internazionali dunque, trovano legittimazione e consenso nell’effettiva partecipazione popolare e nella conseguente capacità di assumere le istanze etiche di equità e di giustizia diffuse nella comunità in conformità alle diverse identità e delimitazioni proprie di ogni confine territoriale
Interprete di tale esigenza, Convergenza Cristiana 3.0 si propone di incidere sull’organizzazione giuridica complessiva del nostro paese, favorendo l’armonia fra le istituzioni, il loro ordinato funzionamento e l’eliminazione di ogni ostacolo frapposto alla realizzazione del bene comune, con il solo scopo di consentire l’inveramento della giustizia e di colmare lo spazio vuoto che sempre più sembra separare il vorticoso sviluppo scientifico, tecnico economico e mercantile da quello morale, civile, culturale ed umanitario.
In questa prospettiva è essenziale prevedere e disciplinare attraverso una normativa fortemente incisiva e costituzionalmente orientata la modifica dei punti nei quali l’Ordinamento giuridico italiano presenta oggi gravissime criticità, finendo a paralizzare il sistema.
1 – Innanzi tutto va rivista e rettamente governata la ineludibile riforma dell’Ordine Giudiziario in una sua profonda e radicale rivisitazione in conformità al dettato costituzionale da interpretarsi in modo stretto.
La funzione giurisdizionale unificata ed omogenea deve essere messa in grado di mantenere la sua piena autonomia ed indipendenza, di acquisire indiscussa affidabilità ed autorevolezza e di garantire certezze del diritto ed aderenza delle decisioni giudiziarie al sentire comune. La realizzazione di questo principio passa per alcune scelte decisive.
A – Va innanzi tutto rigorosamente ma concretamente affermato e fatto valere, il principio costituzionale della divisione dei poteri. E dunque in conformità di quanto accade nei sistemi anglosassoni, va prevista, realizzata, e rigorosamente regolata l’esclusione dei magistrati da qualsiasi forma di attività ed impegno diverso da quello dell’amministrazione della giustizia. Occorre restituire all’Ordine giudiziario la sua piena dignità ed indipendenza sciogliendo tutti i lacci che si creano quando il magistrato finisce ad operare nel campo amministrativo o peggio politico Questo vuol dire la preclusione all’accesso da qualunque impegno politicamente rilevante, alle funzioni di alta amministrazione, ed anche alle attività di carattere scientifico e divulgativo. La magistratura parla e deve parlare solo con le sentenze.
B – In conseguenza e per l’effetto:
– va statuito sganciamento delle correnti associative dal sistema delle nomine alla cariche presso i Consiglio giudiziari ed il CSM
– va introdotto, un nuovo metodo “elettivo misto” basato sul “ sorteggio” tra un ampia rosa di candidati preventivamente scelti dai magistrati a seguito di elezioni territorialmente distinte;
– Va realizzata la piena trasparenza dei procedimenti di valutazione professionale ammettendo anche la partecipazione paritetiche delle componenti non togate (avvocati e professori) oggi esclusi.
– Va riaffermata la divisione delle carriere tra organi giurisdizionali requirenti ed organi giurisdizionali giudicanti.
– Va inibita l’attività politica e di alta amministrazione a qualunque magistrato. Esse posso essere rese possibili solo dopo 5 anni dalle dimissioni dall’Ordine Giudiziario e comunque in Collegi elettorali diversi da quelli del distretto giudiziario dove il magistrato ha operato.
2 – In secondo luogo va sbloccata la situazione della giurisdizione penale anche essa ormai alla paralisi.
E’ divenuta improrogabile una corretta e veramente incisiva riforma che consenta la celerità nella celebrazione dei processi e dunque il correlativo contenimento dei termini di prescrizione. Questo obbiettivo è possibile purchè
A – sia prevista una consistente riduzione delle fattispecie di rilevanza penale.
B – Sia opportunamente disciplinato l’esercizio dell’azione penale temperandone la sua obbligatorietà mediante un sistema normativo che, distinguendo tra esercizio iniziale della pretesa punitiva e la sua prosecuzione, tenga conto della “sostenibilità” dell’accusa lasciando alla giurisdizione civile la soluzione dei conflitti residui e la riparazione equa dei torti subiti.
C – Occorre meglio realizzare la semplificazione e concentrazione dell’attività giudicante ed inquirente con affidamento partecipato delle incombenze tecniche e burocratiche ad appositi uffici del giudice (o del p.m.) distintiva quelli delle rispettive cancellerie
D – Occorre realizzare con normativa più efficace la realizzazione effettiva della posizione della persona offesa e della tutela concreta ed immediata dei suoi interessi.
E – Da ultimo sul piano della esecuzione occorre rendere effettiva la concretezza della pena, e soprattutto la sua funzione rieducativa e riabilitativa, oggi totalmente assente. E così come è indispensabile realizzare il lavoro e lo studio per tutti i soggetti che patiscono detenzione inframuraria è altrettanto indispensabile introdurre per talune gravi fattispecie il principio della “ irriducibilità” della sanzione de finitamente inflitta.
La verità è che è giunto il momento di rivisitare a fondo il codice di rito così come introdotto dalla legge Vassalli adeguando la normativa procedurale italiana a quella europea ed attraverso la semplificazione e la riduzione del rito. Occorre dolorosamente prendere atto che la riforma Vassalli ha fallito e va rivisitata a fondo per fare uscire il sistema dalla situazione di paralisi grave nel quale è finito.
3 – Va sbloccata e resa effettiva anche la giurisdizione civile anche essa orma alla paralisi con grave danno alla crescita economica ed alla credibilità internazionale del’Italia.
A – E’ indispensabile ridurre il contenzioso civile e la sua durata portando a perfezione il processo telematico ed ampliando significativamente l’obbligatorietà del tentativo di accordo preventivo attraverso strumenti agili e snelli di natura arbitrale per cause di valore inferiore ai 10.000,00 euro, sanzionando in termini processuali severi nelle fasi successive la non partecipazione ala fase arbitrale o mediatoria e la immotivata mancanza di adesione alla proposta conciliativa.
B – Va semplificata la fase istruttoria consentendo ai procuratori delle parti in contradditorio tra di loro l’acquisizione della prova testimoniale, riducendo così il numero delle udienze istruttorie a due: quella introduttiva della ammissione della prova e quella conclusiva della discussione, relegandosi la precisazione della domanda e delle eccezioni alla previa e necessaria fase arbitrale e della mediazione.
C – Va snellita la fase esecutiva immaginando provvedimenti di tipo monitorio ma questo è possibile solo se si tiene conto che la crisi economica che ha raggiunto ormai livelli drammatici necessita di un arresto normativo chiaro che ridefinisca gli equilibri tra gli ineliminabili diritti del creditore ed i parimenti ineliminabili diritti del debitore che vanno tutelati soprattutto per ciò che attiene al diritto costituzionale il pieno sviluppo della personalità di cui all’articolo 3 della Costituzione. Il diritto al riequilibrio economico tra le parti va riscritto sanzionando anche gli incauti affidamenti così come tutelando le sopravvenute impossibilità incolpevole ad onorare il debito a motivo della sopraggiunta crisi finanziaria. La soluzione immaginata non può e non deve portare alla creazione di nuovi poveri diseredati e privi del minimo essenziale affidati unicamente al volontariato ed alle associazioni di solidarietà. In questa cornice ideale va riconosciuta la intangibilità della proprietà della prima casa e la intangibilità della pensione sociale e del reddito minimo essenziale. Vanno riscritti gli articoli 545 e seguenti del codice diritto così come l’articolo 560 del medesimo codice il quale non deve essere fabbrica di diseredati e senza tetto.
4 – Va segnalato ed assecondato il generoso sforzo di semplificazione del processo amministrativo effettuato in questi anni, delimitandosi i confini e gli ambiti degli interessi legittimi rispetto ai diritti soggettivi di cui è portatore il privato rispetto alla Pubblica Amministrazione. E tuttavia l’ingresso dell’Italia nella Comunità Europea esige una omogeinizzazione più profonda con le norme e la cultura del common law unificando la giurisdizione. Tutto questo va fatto nell’ambito della riforma complessiva della Pubblica Amministrazione che la riforma Madia ha avviato, ma che va portata a corretta conclusione nel rispetto pieno dei parametri costituzionali di cui agli articoli 97 e seguenti della Costituzione